LA NUOVA VERSIONE DELLO STATUTO VERRÀ PUBBLICATA PREVIA APPROVAZIONE DEI SOCI ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA STRAORDINARIA.


Il presente Statuto è stato approvato dai soci durante l’Assemblea Straordinaria del 18 aprile 2015 tenutasi a Bologna.


STATUTO 

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA 

LIBERI DI SENTIRE ONLUS


DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ITALIANA LIBERI DI SENTIRE ONLUS" ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa fiscale (TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Varese, via Guido D'Arezzo 8, presso lo Studio di Audiovestibologia del dr. Sandro Burdo.


FINALITA'

Art. 3) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare - ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460/97 - nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili e ricerca scientifica di particolare interesse sociale (DPR 14 giugno 2003 n. 135), svolgendo le seguenti attività primarie:

  • tutela dei diritti civili dei sordi;
  • sostegno per le famiglie in difficoltà di persone sorde;
  • formazione di personale dedicato alla prevenzione, alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione dei sordi;
  • divulgazione e istruzione su tematiche inerenti la sordità;
  • ricerca scientifica inerente la sordità.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie anche commerciali che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.


DURATA

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.


SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone sorde, sia adulte che minori di età, i loro parenti e i loro benefattori (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto ed a questo scopo ne fanno domanda. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. I soci possono far parte anche di altre Associazioni di analoga natura e con le medesime finalità di "Associazione Italiana Liberi di sentire". Sono previste le seguenti nove categorie di soci:

  1. Soci Ordinari: sono gli assistiti del Centro di Audiovestibologia del dr. Sandro Burdo;
  2. Soci Ordinari Benemeriti: sono soci ordinari che erogano contribuzioni volontarie;
  3. Soci Ordinari Rappresentanti: sono soci ordinari nominati Rappresentanti Regionali dell'Associazione dal Consiglio Direttivo;
  4. Soci Ordinari Sostenitori: sono i parenti dei soci ordinari;
  5. Soci Aggregati: sono persone sorde assistite da strutture diverse dallo Studio di Audiovestibologia del dr. Sandro Burdo;
  6. Soci Aggregati Benemeriti: sono coloro che non sono assistiti dal Centro di Audiovestibologia del dr. Sandro Burdo e che erogano contribuzioni volontarie;
  7. Soci Aggregati Sostenitori: sono i parenti dei soci aggregati;
  8. Soci Fondatori: sono i Soci che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa;
  9. Soci onorari: soggetti nominati dal Consiglio Direttivo, che si sono particolarmente impegnati in campo scientifico, normativo od associativo nella lotta contro la sordità;
  10. Soci sponsor: persone e/o aziende che sostengono finanziariamente le attività dell’Associazione;
  11. Soci professionisti: specialisti che si occupano di sordità (medici, logopedisti, audiometristi, audioprotesisti, rappresentanti d’aziende del settore...).

I genitori di minori potranno far parte dell'Associazione anche come Soci Sostenitori, oltre che come rappresentanti del figlio. Il numero dei soci è illimitato.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione (salvo quanto disposto all'art. 6 per i soci minorenni);
  • ricevere la Card del socio;
  • ricevere la Newsletter di aggiornamento prodotta dal Responsabile Scientifico;
  • partecipare gratuitamente ai webinar di aggiornamento o di formazione;
  • partecipare alle riunioni scientifico/divulgative organizzate dall'Associazione con un contributo limitato al 50% della quota ordinaria di partecipazione alle stesse;
  • ottenere la Consulenza medico legale gratuita per problematiche inerenti l'attribuzione dell'invalidità, esclusa la Consulenza Tecnica di Parte nei procedimenti processuali;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative ove dovute. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'interessato. Contro il suddetto provvedimento l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. 


QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 13) Non sono previste quote associative obbligatorie nei primi due anni dalla fondazione dell'Associazione. Allo scadere del secondo anno di vita l'Assemblea deciderà se introdurre o meno una quota associativa obbligatoria e la sua entità.


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono: 

  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
  • il Segretario;
  • il Responsabile scientifico;
  • i Rappresentanti regionali;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci, ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto ad un voto. I genitori di minori potranno partecipare alle Assemblee sia come rappresentati del figlio che come Soci Sostenitori, potendo quindi far valere le proprie opinioni per ogni singola qualifica.

Art. 16) L'Assemblea ORDINARIA è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative, quando dovute. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 90 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17) All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

  • verificare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione durante l'anno;
  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
  • eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
  • eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • decidere sulla conferma della quota sociale proposta dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. 

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. 

Art. 19) L'Assemblea STRAORDINARIA è convocata ogni qualvolta lo richieda con motivazione almeno un decimo degli associati o un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti con le medesime modalità di cui all'art. 16, per deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'associazione. Le proposte di modifiche allo statuto possono essere approvate dall'assemblea straordinaria in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Spetta dunque all'Assemblea Straordinaria:

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 21) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con l'iscrizione all'Associazione; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni saranno rappresentati da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela e hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, con diritto di parola e di voto attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, salvo quanto disposto al comma precedente. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.


CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 2 anni. Esso è composto da un minimo di 8 a un massimo di 16 membri, ivi compreso il Presidente ed il Responsabile Scientifico che ne sono membri di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario, un Tesoriere e un Responsabile Scientifico. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura e con le medesime finalità.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la proposta all'Assemblea dei Soci dell'entità delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
  • la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
  • ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 30 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri anche in videoconferenza, nel qual caso deve essere assicurata la possibilità per tutti i partecipanti di identificarsi vicendevolmente, di prendere visione dei documenti e di partecipare attivamente al dibattito. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 2 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare entro quindici giorni l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 28) Il primo Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori che provvederanno ad assegnare le cariche dell'Associazione. Tale Consiglio resterà in carica fino alla prima assemblea, non oltre 18 mesi dalla costituzione dell'Associazione.


SEGRETARIO, TESORIERE, RESPONSABILE SCIENTIFICO, RAPPRESENTANTI REGIONALI

Art. 29) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Al Segretario spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento delle stesse. Il Segretario potrà avvalersi della collaborazione di un Segretario Aggiunto, scelto tra i Soci.

Art. 30) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 31) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 32) Il Responsabile Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ogni due anni e l'incarico può essere rinnovato. Egli supporta il Consiglio Direttivo nelle decisioni operative, ma il suo parere non è vincolante. Svolge la sua attività a titolo gratuito. Il Responsabile Scientifico è responsabile di singole attività tecnico- scientifiche e di rappresentanza. Il Presidente rappresenterà ufficialmente l'Associazione, ma potrà essere affiancato o sostituito dal Responsabile Scientifico, in particolare nei rapporti con le Istituzioni Italiane e/o Straniere, Sponsor e per argomenti particolari.

Art. 33) I Responsabili Regionali sono Soci Ordinari che rappresentano l'Associazione nella propria Regione anche a livello istituzionale.


COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di cinque membri, tre dei quali effettivi e due supplenti, ed è eletto dall'Assemblea per una durata di due anni. I membri del Collegio sono rieleggibili e l'incarico si intende a titolo gratuito. In caso di cessazione di un revisore effettivo sarà cooptato il più anziano dei supplenti e l'Assemblea provvederà alla reintegrazione nella prima riunione. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita altresì il controllo contabile. L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l'appartenenza al Consiglio Direttivo, nonché con la medesima carica in Associazioni di analoga natura e con la medesima finalità.


PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 35) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  • contributi straordinari e volontari degli associati;
  • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
  • proventi, anche di natura commerciale quali quelli derivanti da Congressi, Eventi, Pubblicazioni eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale. 
Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati da tutti i soci fondatori nella misura di € 100,00 ciascuno.

Art. 36) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 37) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.


SCIOGLIMENTO

Art. 38) Lo scioglimento dell'Associazione (approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dell'Assemblea dei Soci) è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


NORME FINALI

Art. 39) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo richiederà al Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 40) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.