Statuto

Lo Statuto, il cuore del nostro impegno.

Nuova versione dello statuto da approvare alla prossima assemblea straordinaria

Art. 1 – Denominazione, sede e durata 
1. È costituita, l’associazione denominata “Associazione Italiana Liberi di Sentire APS” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. 
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l’acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’associazione. 
3. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura. 
4. L’associazione ha sede legale a Milano e la sua durata è illimitata. 
5. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. 
Art. 2 – Finalità 
1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In particolare, l’associazione persegue, mediante lo svolgimento, talora esclusivo, di attività di interesse generale, la promozione degli strumenti che consentano il benessere, l’autonomia e quindi la piena integrazione delle persone sorde nella vita sociale.
Quindi, l’associazione ha come obbiettivo fondante quella di promuovere sempre di più l’accesso alle ultime moderne tecnologie riabilitative e contribuire alla diffusione, sempre più capillare, di centri audiologici di terzo livello.
Art 3 – Attività di interesse generale 
1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le Attività di Interesse Generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:  
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
d) beneficenza, sostegno a distanza, cessioni gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
2. In particolare l’associazione si propone di: 
a) promuovere la creazione di centri audiologici di terzo livello e di incoraggiare tutte le attività pubbliche e private che consentono il superamento della disabilità uditiva, nonché dell’emancipazione sociale della persona sorda, tutelandola nei suoi diritti civili. Ad esempio, l’associazione ha più volte donato strumentazione tecnologica e tecnica per avere una diagnosi sempre più accurata del paziente sordo.
b) supportare membri dell’associazione all’interno del contesto scolastico per favorire una vera integrazione sociale ed educativa 
c) L’associazione attraverso i propri membri ed esperti del settore divulga e promuove la conoscenza delle ultime scoperte, innovazione e tecnologie nel campo della sordità attraverso webinar, convegni e comunicazioni ad hoc. 
d) L’associazione sostiene corsi di formazione atti a promuovere una nuova cultura della sordità, attraverso – per esempio – l’ausilio di nuovi dispositivi tecnologici e protocolli riabilitativi. 
e) Attraverso la consulenza dei membri esperti nel campo della sordità, l’associazione sostiene economicamente e scientificamente progetti di ricerca volti a studiare le cause e migliorare le diagnosi, i protocolli riabilitativi e, più in generale, ampliare la conoscenza sulla sordità e sulle sue soluzioni.
f) L’associazione divulga attraverso i propri canali social e i media più in generale le proprie attività e i risultati conseguiti nonché le nuove scoperte rese possibili anche grazie al supporto dell’associazione.  
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 
4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. 
Art. 4 – Attività diverse 
1. L’associazione può esercitare Attività Diverse da quelle di interesse generale individuate nell’articolo precedente purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto a queste e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività . 
Art. 5 – Raccolta fondi 
1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.  
Art. 6 – Ammissione 
1. Possono aderire all’associazione diverse categorie di soci che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali:
Soci Ordinari: persone sorde
• Soci Familiari: parenti dei soci ordinari
• Soci Aggregati: simpatizzanti con il mondo della sordità e le finalità dell’associazione
• Soci Fondatori: soci che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto;
• Soci Onorari: soci a cui l’associazione riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo scientifico, associativo e/o politico per le attività dell’Associazione e, inoltre, possono, su scelta del Consiglio Direttivo, entrare a far parte del Comitato Scientifico dell’Associazione
• Socio Responsabile Scientifico emerito: socio che supporta il Consiglio Direttivo nelle decisioni operative a titolo gratuito, il suo parere non è vincolante. Il Responsabile Scientifico emerito si identifica in una persona nominata in Assemblea dei soci e ha durata illimitata. Egli, su mandato del Consiglio Direttivo, può essere responsabile di singole attività tecnico-scientifiche e di rappresentanza. Il Responsabile Scientifico emerito ha delega di rappresentanza dell’Associazione per i rapporti con le Istituzioni Italiane e/o Straniere, Sponsor e per argomenti particolari di carattere scientifico.
2. L’associazione può prevedere come associati anche l’ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. 
4. L’ammissione all’associazione è libera, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di revocare, con specifiche motivazioni, la qualifica all’interessato in qualunque momento per giusta causa.  
6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta (30) giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile. 
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione. 
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci 
1. I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative ove dovute. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. 
2. La quota associativa è decisa annualmente e rinnovabile dal Consiglio Direttivo. Essa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo. 
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.  
4. Ciascun associato ha diritto: 
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali almeno 30 giorni prima dell’Assemblea 
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; 
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione; 
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee; 
e) di recedere in qualsiasi momento;  
f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell’art 21 
5. Ciascun associato ha il dovere di:
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa, ove prevista, secondo l’importo stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio 
1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. 
2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione. 
3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa. 
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. 
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea dei Soci mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell’associazione. 
6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato. 
Art. 9 – Attività di volontariato 
1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo, nel rispetto dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Art. 10 – Organi sociali 
1. Gli organi dell’associazione sono: 
a) l’Assemblea dei soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) Comitato Scientifico
2. Gli organi sociali e l’eventuale organo di controllo ha la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. 
3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti del Consiglio Direttivo, Presidente incluso, possono percepire un compenso deciso annualmente dall’Assemblea dei Soci. Ad ogni modo, a essi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. 
Art. 11 – Assemblea 
1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.  
2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Gli Enti associati hanno diritto ad un singolo voto, come per tutte le altre tipologie di soci.   
4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un vicepresidente, nominato dal Presidente una volta eletto.  
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta e sottoposta al Consiglio Direttivo almeno 7 giorni prima dell’Assemblea. La delega può essere revocata per giusta causa. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale. 
7. Sono ammessi al voto gli associati, iscritti da almeno sessanta (60) giorni. 
Art. 12 – Competenze dell’Assemblea 
1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di: 
a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
f) ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di: 
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell’atto costitutivo;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione. 
Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea 
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.  
2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.  
3. L’Assemblea è convocata, almeno 30 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.  L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.   
Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto  
1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di scioglimento chiesto dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) di tutti i soci, in proprio o per delega, iscritti nell’apposito libro dei soci.
6. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.  
7. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. 
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. 
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni. 
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. 
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l’identità e la legittimazione dei votanti. 
12. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci. 
Art. 15 – Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. 
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati*. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. 
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. 
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività in modo gratuito, salvo stabilito diversamente dall’Assemblea dei Soci (vedi articolo 10, comma 3), e rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.  
Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;  
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; 
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; 
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; 
e) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto consuntivo ed il programma di attività*; 
f) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte; 
g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa; 
h) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili; 
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; 
j) modificare e comunicare all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci; 
k) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti; 
l) nominare il Segretario e/o il Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci; 
m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; 
n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio; 
o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso; 
p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.  
Art. 17 – Funzionamento del Consiglio Direttivo 
1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti senza giustificazione medica alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.  
2. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l’ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente ne nomina uno ad interim in attesa della futura Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.   
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il Presidente convoca con urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. 
4. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 24 ore* prima della data prevista per la riunione. 
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.  
6. Il Consiglio Direttivo può essere altresì convocato dal consigliere in modalità straordinaria, almeno 5 giorni prima della riunione, se sussistono motivi fondanti per la solvibilità dell’Associazione o problemi che minano l’Associazione stessa  
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento. 
8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. 
9. Il Consiglio Direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno.  
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
11. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.   
Art. 18 – Il Presidente 
1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto. 
2. Il presidente: 
– ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; 
– dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo; 
– può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali con il voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo 
– è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; 
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive (con il voto della maggioranza del Consiglio Direttivo) e, unilateralmente, passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa  
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; 
– sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; 
– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. 
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente. 
Art. 19 – Comitato Scientifico 
1. Il Comitato Scientifico è direttamente nominato e scelto dal Consiglio Direttivo. Esso è formato da un minimo di uno a un massimo di sei membri. I membri nominati devono avere competenze e conoscenze, a vario titolo, nel settore della sordità.  
2. La carica dei membri del comitato scientifico è di due anni e può essere rinnovata. I membri possono decidere in qualunque momento, con congruo preavviso, di dimettersi dalla suddetta carica.   
3. Il Comitato Scientifico, per qualunque ragione lo ritenga opportuno, può chiedere la convocazione del consiglio direttivo con un preavviso di almeno 10 giorni.   
4. Il Comitato Scientifico si riunisce con il Consiglio Direttivo almeno 3 volte all’anno ed è lasciato alla libera discrezione del Comitato Scientifico la decisione di riunirsi autonomamente al fine di conseguire gli obiettivi prefissati insieme al consiglio direttivo nella prima seduta comune annuale, da tenersi entro febbraio di ciascun anno.  
5. In generale, il comitato scientifico ha l’obbligo di:  
1) definire, previo consenso del consiglio direttivo, annualmente un progetto di ricerca in linea con gli obbiettivi dell’associazione, anche promosso direttamente da uno o più membri all’interno del comitato scientifico;
2) consulenza per contenuti divulgativi di carattere tecnico-medico che l’associazione vuole diffondere ai propri soci e/o a mezzo stampa.  
6. Il Comitato Scientifico, inoltre, ha facoltà di partecipare e/o organizzare, previo consenso del consiglio direttivo, convegni e congressi in qualità di speaker, rappresentando l’Associazione e divulgando le novità finanziate e supportate dall’Associazione stessa.  
Art. 21 – Libri sociali  
1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali: 
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea; 
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; 
d) il registro dei volontari non occasionali, come disposto dal Decreto del 6 ottobre 2021.   
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono. 
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. 
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. 
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’organo competente con un preavviso di 15 giorni. 
Art. 22 – Risorse economiche 
1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate: 
a) quote associative; 
b) contributi pubblici; 
c) contributi privati; 
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio; 
e) rendite patrimoniali; 
f) rimborsi derivanti da convenzioni; 
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi; 
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2; 
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale; 
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato; 
k) altre entrate espressamente previste dalla legge; 
l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti. 
Art. 23 – Esercizio sociale 
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. 
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.  
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.    
Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili 
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.  
2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
Art. 25 – Assicurazione dei volontari 
1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. 
2. L’associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 
Art. 26 – Devoluzione del patrimonio 
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo sociale.  
Art. 27 – Disposizioni finali 
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 

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